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Risoluzione anticipata del mandato di agenziaIn primo luogo va rilevato che all’atto della cessazione del rapporto di agenzia il preponente è obbligato a corrispondere all’agente di commercio un’indennità se ricorrono le seguenti condizioni:
A
seguito delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 15.02.1999, n. 65 le due
condizioni devono sussistere congiuntamente, mentre fino all’entrata in
vigore del suindicato decreto era sufficiente una di esse. La concessione
dell’indennità non priva comunque l’agente del diritto all’eventuale
indennità di risarcimento danni.
Il diritto all’indennità decade se entro un anno dalla risoluzione del contratto l’agente di commercio non la richiede. Va infine evidenziato che tale indennità non può essere superiore ad un’indennità annua calcolata sulla media della provvigioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto dura da meno di cinque anni, sulla media di minor periodo lavorato.
fonte quivenditori |
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